Art. 2.
(Modifica all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, è inserito il seguente:

      «1-bis. La bandiera della Repubblica italiana è altresì esposta presso le sedi di tutte le amministrazioni e gli uffici pubblici nonché degli enti privati, compresi i partiti politici e le organizzazioni sindacali, che a qualunque titolo ricevono provvidenze da parte dello Stato o di enti pubblici».